Il fiorire di postazioni di controllo della velocità non conosce tregua, negli ultimi tempi. Alcuni Comuni ne installano addirittura più d’uno all’interno di un percorso di una manciata di chilometri, allertando (o meglio, minacciando) l’automobilista con altrettanti cartelli che segnalano la presenza di rilevatori fissi di velocità. C’è, come spesso accade in Italia, una grande confusione in materia e informazioni spesso contrastanti nelle quali si fatica a districarsi per trovare il bandolo della matassa. Ed è proprio su questo che buona parte degli amministratori gioca, approfittando della confusione e non rispettando la legge. Proviamo a fare chiarezza insieme, in modo da poterci eventualmente difendere da quelli che sono dei veri e propri abusi di potere.
AUTOVELOX SU STRADE COMUNALI
Le strade comunali sono quei tratti compresi tra l’inizio e la fine di un comune, segnalato da apposita indicazione. Sulle strade comunali non è possibile installare rilevatori di velocità fissi oppure senza la presenza di un agente. In qualsiasi caso, la postazione va inoltre segnalata chiaramente con cartelli ben visibili ad almeno 80 metri di distanza. Il rilevatore non può essere montato su vetture private ma soltanto su vetture di servizio (con le luci blu accese, se presenti sulla vettura di servizio). Le grandi metropoli possono installare postazioni fisse (senza presenza di agente) solo su tangenziali o strade a grande scorrimento, previa segnalazione, ovviamente, e in punti ben visibili.
AUTOVELOX SU STRADE PROVINCIALI E REGIONALI
Le strade provinciali e regionali sono quei tratti esterni ai confini dei comuni ma che non abbiano le caratteristiche di superstrade e autostrade. Alcuni tratti possono essere di competenza dei Comuni, i quali possono chiedere l’autorizzazione di installare postazioni fisse senza agente nel momento in cui la strada presentasse determinate caratteristiche di pericolosità o elevata incidentalità. Anche in questo caso le postazioni devono necessariamente essere ben segnalate, su entrambe le carreggiate, con gli appositi cartelli posti al almeno 150 metri dal rilevatore. Allo stesso tempo, il rilevatore deve essere collocato ad almeno 1000 metri di distanza dal cartello che riduce la velocità dai 90 km/h al limite inferiore.
In sintesi: le postazioni fisse, senza agente o pattuglia, poste su strade all’interno dei Comuni sono fuori legge. Le postazioni fisse senza pattuglia o agente sono possibili soltanto su tangenziali o strade a grande scorrimento all’interno di metropoli oppure su tratti extra-urbani. In qualsiasi caso le postazioni devono essere chiaramente segnalate, visibili e poste ad almeno 1 km di distanza dal cartello stradale che segnala la diminuzione di velocità.