Revisione auto: quando e perché?

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La scadenza della revisione è un momento di dubbio per molti di noi poiché non per tutti è chiaro il motivo e l’intervallo di tempo che ne stabilisce la necessità. La scadenza della revisione non è in verità fissa, ma può variare tra 1 e 4 anni, in base alla tipologia di veicolo o alla data immatricolazione. La prima revisione è OBBLIGATORIA dopo i primi 4 anni dall’immatricolazione del veicolo. I controlli successivi invece devono avvenire con scadenza biennale e sempre entro la fine del mese in cui è stata eseguita l’ultima revisione, per le vetture private, gli autocaravan o gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e con massa non superiore ai 3500 kg. Per tutti gli altri veicoli (taxi, autobus, veicoli con massa superiore ai 3500 kg…) la cadenza di revisione è invece annuale.

Attualmente alla revisione è associata l’applicazione del Bollino Blu, la cui sostituzione è adesso sempre contestuale alla revisione: la vostra officina di fiducia procederà ad eseguire entrambe le procedure, come stabilito dal Decreto Liberalizzazioni.

Ciò che viene controllato durante una normale revisione:

– Lo stato della carrozzeria (presenza di ammaccature gravi, corrosioni, etc.) compresi paraurti, parabrezza, specchietti retrovisori e cinture di sicurezza

– L’impianto elettrico e il funzionamento del clacson e delle luci (anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, di direzione, di arresto e della targa)

– Il funzionamento dei tergicristalli e lo stato del sistema lavavetri

– La rumorosità e le emissioni inquinanti emesse dal tubo di scarico

– L’efficienza del sistema frenante

-Lo stato di sterzo, assi, sospensioni, ruote e pneumatici

– L’identificazione del veicolo attraverso targa e numero di telaio

Per i veicoli fermati con la revisione scaduta è prevista una multa da che può andare da 155 a 624 euro, che raddoppia se si è recidivi. Se si viene fermati in autostrada, oltre alla multa, c’è il fermo amministrativo del mezzo. In tutti i casi viene ritirata la carta di circolazione, restituito solo dopo aver superato la revisione presso gli uffici del Dtt. Inoltre, il veicolo non sottoposto a revisione periodica è coperto da assicurazione ma passibile di rivalsa nei confronti dell’obbligato in solido.

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